GLI STATUTI DEL 1346
Intorno all'anno 1000 Amelia divenne comune con un assetto sociale avanzato. Ne troviamo testimonianza nell'archivio storico comunale ove sono conservati documenti (Statuti e Riformanze) che riportano della vita comunale dal XIII secolo in poi. Il simbolo, per antonomasia, della libertà conquistata è la torre civica dodecagonale del 1050 che spicca, inconfondibile, sulla vetta del colle amerino. Il primo “Statuto del Popolo” venne promulgato il 22 luglio 1330. Il 18 gennaio 1346 vennero redatti nuovi statuti entrambi esaminati anche dal cardinale Emilio Albornoz (1310-1367). E’ a questi ultimi che ogni anno si rivolgono le manifestazioni storico rievocative dell’Ente Palio dei Colombi. La materia giuridica degli statuti del 1346 è distribuita in sette capitoli:I. Forma costitutiva del comune
II. Ufficio del Podestà
III. Ufficio del cancelliere
IV. Cause civili
V. Cause criminali
VI. Cose straordinarie
VII. Elemosine (spese di culto).
Si tratta di un testo legislativo di notevole importanza perché originale, vale a dire non derivato, non ripreso da un altro statuto di un comune vicino. In questo documento sono definiti i confini delle cinque Contrade, gli organi del governo comunale, il sistema elettorale, l'accoglienza alle magistrature e le cerimonie in onore di Santa Firmina, patrona della città. L'organismo più importante del comune era il Consiglio degli Anziani, che veniva eletto ogni due mesi direttamente dal popolo riunito nell'arengo. All'elezione non potevano prendere parte: le donne, i minori di quattordici anni e gli appartenenti al partito dei nobili. Dovevano risultare eletti cinque membri, uno per ciascuna contrada. Al consiglio degli anziani spettavano tutte le decisioni di natura politica, la nomina del sindaco che doveva rappresentare la città nelle varie circostanze, il mantenimento dei rapporti con il senato romano e la corte pontificia. Era suo anche il compito di chiedere, ogni sei mesi, un podestà al senato di Roma. Gli anziani erano preceduti dalla loro insegna consistente in un drappo blu con una banda trasversale bianca sulla quale è inserita la scritta A.P.C.A. che significa Antiani Populi Civitatis Ameriae. Il podestà, inviato dal popolo romano, veniva ad amministrare senza avere interessi personali in loco, la giustizia del comune. Esso era accompagnato dalla sua “famiglia” composta dagli “Officiales” (ufficiali collaboratori: giudici, notaio e camerario che era il tesoriere del comune e altri) che potevano essere di numero rilevante, dalle guardie personali, dai servitori, dalle ancelle e dame di compagnia della moglie. Prima di prendere possesso effettivo delle sue funzioni, giurava solennemente di fronte al popolo sui Sacri Vangeli di compiere con dedizione ed imparzialità la sua missione. Accedeva quindi nella città e si recava con il seguito nel palazzo comunale dove prestavano giuramento i suoi “Officiales” di fronte agli anziani del popolo. Il consiglio dei dieci del popolo era invece un organo tecnico amministrativo con ampi poteri decisionali e provvedeva alla custodia, alla difesa ed al buon ordine della città.





